trasferimento di fabbricati rurali abitativi situati in Comuni montani


 

proprietà montana


 

L. 25.07.1952, n. 991, agevolazioni di registro e ipocatastali

L. 05.10.1960, n. 1154, esenzione da bollo

L. 14.11.1962, n. 1610, agevolazioni per regolarizzazione

art. 9, c. 4, L. 03.12.1971, n. 1102

art. 21, L. 26.10.1972, n. 642, Tab., esenzione da bollo per imprese diretto coltivatrice

D.P.R. 29.09.1973, n. 601, disciplina generale, agevolazioni

L. 10.05.1976, n. 346, usucapione speciale proprietà rurale

L. 23.03.1981, n. 93

L. 08.06.1990, n. 142, territori delle Comunità montane

D.L. 29.12.1990, n. 413, convertito da

L. 26.02.1991, n. 81

L. 31.01.1994, n. 97

r.m. 18.02.1983, n. 81

CNN. 28.05.1985, n. 818, risposta a quesito

 

 

Trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di 'fondi rustici', fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate.

 

L’art. 9, D.P.R. 29.09.1973, n. 601, disciplina organicamente le agevolazioni in esame, dovendosi quindi intendere abrogate (anche per effetto del successivo art. 42) le precedenti disposizioni in materia.

 

Tra le norme non più vigenti per effetto della suddetta abrogazione vi è anche l'art. 3, L. 05.10.1960, n. 1154, che si occupava direttamente dei fabbricati rurali, recitando: "Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 36, L. 25.07.1952, n. 991, si applicano anche per i trasferimenti delle case non situate nel fondo, ed anche censite in catasto fabbricati, quando sia accertato, nei modi stabiliti dall'art. 1, L. 13.01.1955, n. 21, che l'acquisto è fatto allo scopo di dotare piccole proprietà coltivatrici di fabbricati destinati all'abitazione, al ricovero del bestiame, al ricovero e alla custodia dei prodotti, delle sementi, dei concimi, dei mangimi e dei mezzi di coltivazione, alla prima lavorazione dei prodotti".

 

Nella normativa vigente, quindi, l'unico riferimento oggettivo è quello ai 'fondi rustici', contenuto nell'art. 9, D.P.R. 26.10.1973, n. 601. In assenza di specificazioni normative, deve quindi ritenersi che valgano le norme generali sui requisiti oggettivi di ruralità, contenute nel nuovo art. 9, D.L. 30.12.1993, n. 557, in presenza soltanto dei quali potrà ottenersi l'agevolazione per l'acquisto di fabbricati in territori montani.

 

Per quanto attiene ai requisiti soggettivi di ruralità dei fabbricati abitativi, ex art. 9, c. 3, lett. a), b) e d), deve ritenersi che la sostanziale differenza della fattispecie in esame (che non richiede alcuno specifico accertamento, in sede di registrazione, in ordine a qualifiche soggettive) con quella della piccola proprietà contadina e l'inesistenza di specifici requisiti nella normativa in argomento (che si limita a focalizzare lo "scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici"), legittima la conclusione della rilevanza dei suddetti requisiti soggettivi di ordine generale.

 

La finalità stessa della norma agevolativa, che è quella di incentivare l'utilizzo dei fondi agricoli e relative pertinenze da parte dei coltivatori della terra, rende peraltro necessario uno spostamento di visuale: mentre nella disciplina ordinaria dell'imposta di registro la ruralità dei fabbricati è un elemento in presenza del quale, in assenza di qualifica agricola professionale dell'acquirente, si applica un trattamento penalizzante con la maggiore aliquota del 15% (il che postula la preesistenza rispetto all'alienazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ruralità), nella fattispecie in esame l'utilizzo per fini agricoli da parte dell'acquirente è un elemento in funzione del quale si applica il trattamento agevolativo previsto dalla norma, mentre è del tutto irrilevante la situazione preesistente all'atto.

 

Deve concludersi, pertanto, che i requisiti soggettivi di ruralità ex art. 9, D.L. 30.12.1993, n. 557, nell'ipotesi di trasferimento di fabbricati rurali abitativi situati in Comuni montani ed ai fini delle agevolazioni di cui all'art. 9, D.P.R. 26.10.1973, n. 601, vadano riscontrati nella persona dell'acquirente.

 


 

art. 9, D.P.R. 29.09.1973, n. 601

 

[1] L'imposta locale sui redditi e` ridotta alla meta` per i redditi dominicale e agrario:

a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte;

b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione e` disposta d'ufficio e decorre dall'anno successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco;

c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta dagli interessati, o, per essi, globalmente dal comune e decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte.

[2] Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprieta` a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprieta` diretto coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali.

Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

[3] I trasferimenti di proprieta` a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunita` montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

[4] Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

[5] Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani sono esenti dalla imposta sulle successioni e donazioni.

 


 

r.m. 21.08.1961, n. 40/103392

 

Benchè la normativa fosse analoga a quella regolante il trasferimento della piccola proprietà contadina, con la riforma tributaria le due agevolazioni furono regolate diversamente:

L'art. 80, D.P.R. 26.10.1972, n. 634 ha riconfermato i benefici della piccola proprietà contadina, reiterando le disposizioni previgenti, con gli stessi oneri documentali;

L'art. 9, D.P.R. 29.09.1973, n. 601 ha stabilito che i trasferimenti di fondi rustici (territori montani) fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici singole o associate godono dell'applicazione dell'imposta fissa di registro ed ipotecaria e dell'esenzione dall'imposta catastale, senza richiamare la normativa previgente (anzi, l'art. 42 abroga i benefici fiscali "diversi" da quelli contenuti nel D.P.R. 29.09.1973, n. 601).