trasferimento di fabbricati rurali
abitativi situati in Comuni montani
proprietà montana
L. 25.07.1952, n. 991, agevolazioni di registro e
ipocatastali
L. 05.10.1960, n. 1154, esenzione da bollo
L. 14.11.1962, n. 1610, agevolazioni per regolarizzazione
art. 9, c. 4, L. 03.12.1971,
n. 1102
art. 21, L. 26.10.1972, n. 642, Tab., esenzione da bollo
per imprese diretto coltivatrice
D.P.R. 29.09.1973, n. 601, disciplina generale,
agevolazioni
L. 10.05.1976, n. 346, usucapione speciale proprietà
rurale
L. 23.03.1981, n. 93
L. 08.06.1990, n. 142, territori delle Comunità montane
D.L. 29.12.1990, n. 413, convertito da
L. 26.02.1991, n. 81
L. 31.01.1994, n. 97
r.m. 18.02.1983, n. 81
CNN. 28.05.1985, n. 818, risposta a quesito
Trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di 'fondi
rustici', fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà
diretto-coltivatrici, singole o associate.
L’art. 9, D.P.R. 29.09.1973, n. 601, disciplina organicamente
le agevolazioni in esame, dovendosi quindi intendere abrogate (anche per
effetto del successivo art. 42) le precedenti disposizioni in materia.
Tra le norme non più vigenti per effetto della suddetta
abrogazione vi è anche l'art. 3, L. 05.10.1960, n. 1154, che si occupava
direttamente dei fabbricati rurali, recitando: "Le agevolazioni
tributarie previste dall'art. 36, L. 25.07.1952, n. 991, si applicano anche per
i trasferimenti delle case non situate nel fondo, ed anche censite in catasto
fabbricati, quando sia accertato, nei modi stabiliti dall'art. 1, L.
13.01.1955, n. 21, che l'acquisto è fatto allo scopo di dotare piccole
proprietà coltivatrici di fabbricati destinati all'abitazione, al ricovero del
bestiame, al ricovero e alla custodia dei prodotti, delle sementi, dei concimi,
dei mangimi e dei mezzi di coltivazione, alla prima lavorazione dei prodotti".
Nella normativa vigente, quindi, l'unico riferimento
oggettivo è quello ai 'fondi rustici', contenuto nell'art. 9, D.P.R. 26.10.1973, n. 601. In assenza di specificazioni normative, deve quindi ritenersi
che valgano le norme generali sui requisiti oggettivi di ruralità, contenute
nel nuovo art. 9, D.L. 30.12.1993, n. 557, in presenza soltanto dei quali potrà
ottenersi l'agevolazione per l'acquisto di fabbricati in territori montani.
Per quanto attiene ai requisiti soggettivi di ruralità dei
fabbricati abitativi, ex art. 9, c. 3, lett. a), b) e d), deve ritenersi che la
sostanziale differenza della fattispecie in esame (che non richiede alcuno
specifico accertamento, in sede di registrazione, in ordine a qualifiche
soggettive) con quella della piccola proprietà contadina e l'inesistenza di
specifici requisiti nella normativa in argomento (che si limita a focalizzare
lo "scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà
diretto-coltivatrici"), legittima la conclusione della rilevanza dei
suddetti requisiti soggettivi di ordine generale.
La finalità stessa della norma agevolativa, che è quella di
incentivare l'utilizzo dei fondi agricoli e relative pertinenze da parte dei
coltivatori della terra, rende peraltro necessario uno spostamento di visuale:
mentre nella disciplina ordinaria dell'imposta di registro la ruralità dei
fabbricati è un elemento in presenza del quale, in assenza di qualifica
agricola professionale dell'acquirente, si applica un trattamento penalizzante
con la maggiore aliquota del 15% (il che postula la preesistenza rispetto
all'alienazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ruralità), nella
fattispecie in esame l'utilizzo per fini agricoli da parte dell'acquirente è un
elemento in funzione del quale si applica il trattamento agevolativo previsto
dalla norma, mentre è del tutto irrilevante la situazione preesistente
all'atto.
Deve concludersi, pertanto, che i requisiti soggettivi di
ruralità ex art. 9, D.L. 30.12.1993, n. 557, nell'ipotesi di trasferimento di
fabbricati rurali abitativi situati in Comuni montani ed ai fini delle
agevolazioni di cui all'art. 9, D.P.R. 26.10.1973, n. 601, vadano riscontrati
nella persona dell'acquirente.
art. 9, D.P.R. 29.09.1973, n. 601
[1]
L'imposta locale sui redditi e` ridotta alla meta` per i redditi dominicale e
agrario:
a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700
metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali
che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre
dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle
imposte;
b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani
compilato dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione e` disposta
d'ufficio e decorre dall'anno successivo alla inclusione dei terreni nel
predetto elenco;
c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica
montana. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del
comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio
dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta
dagli interessati, o, per essi, globalmente dal comune e decorre dall'anno
successivo alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte.
[2] Nei territori montani di cui al precedente comma i
trasferimenti di proprieta` a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo
di arrotondamento o di accorpamento di proprieta` diretto coltivatrici, singole
o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura
fissa e sono esenti dalle imposte catastali.
Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle
cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
[3] I trasferimenti di proprieta` a qualsiasi titolo,
acquisiti o disposti dalle Comunita` montane, di beni la cui destinazione sia
prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali
o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per
produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di
caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle
agevolazioni di cui al comma precedente.
[4] Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i
proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai
vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.
[5] Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti
e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o
migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani sono esenti dalla
imposta sulle successioni e donazioni.
r.m. 21.08.1961,
n. 40/103392
Benchè la normativa fosse analoga a quella regolante il
trasferimento della piccola proprietà contadina, con la riforma tributaria le due
agevolazioni furono regolate diversamente:
L'art. 80, D.P.R. 26.10.1972, n. 634 ha riconfermato i
benefici della piccola proprietà contadina, reiterando le disposizioni
previgenti, con gli stessi oneri documentali;
L'art. 9, D.P.R. 29.09.1973, n. 601 ha stabilito che i
trasferimenti di fondi rustici (territori montani) fatti a scopo di
arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici singole o
associate godono dell'applicazione dell'imposta fissa di registro ed ipotecaria
e dell'esenzione dall'imposta catastale, senza richiamare la normativa
previgente (anzi, l'art. 42 abroga i benefici fiscali "diversi" da
quelli contenuti nel D.P.R. 29.09.1973, n. 601).